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Roma Primavera, altro pasticcio: il Giudice Sportivo assegna lo 0-3 a tavolino all’Empoli
AS ROMA NEWS EMPOLI PRIMAVERA – Ancora un cambio sbagliato, ancora una sconfitta a tavolino. Il Giudice Sportivo, infatti, ha accettato il ricorso dell’Empoli Primavera per la gara (finita 5-3 per i giallorossi) del 4 settembre scorso. Il club toscano aveva sollevato un dubbio sui cambi fatti dall’allenatore della Roma che al 27′ del primo tempo, completando un triplo cambio, ha violato le regole dei fuoriquota.
La Roma a inizio gara parte dal 1′ con 6 2004 in campo: Pagano, Pisilli, Keramitsis, Chesti, D’Alessio e Cherubini. Al 27′ il triplo cambio con l’inserimento di Vektal, altro 2004 al posto di Louakima. Sono subito partite le proteste dell’Empoli che ha contestato il cambio, la Roma invece riteneva il cambio regolare, con la partita che è andata avanti fino al triplice fischio con la vittoria per 5-3 dei giallorossi che però non è stata omologata. Oggi il Giudice sportivo ha dato ragione all’Empoli.
IL COMUNICATO
“In estrema sintesi, l’Empoli ritiene che la gara si sia svolta irregolarmente avendo la Soc. Roma, in conseguenza della sostituzione del calciatore “fuori quota” Louakima (classe 2003) con il calciatore Vektal Martin (classe 2004), violato l’art. 8 del Regolamento pubblicato con C.U. n. 20 dell’11 agosto 2023 della Lega Serie A. Tale norma, infatti, in deroga al limite di età di carattere generale stabilito per la partecipazione dei calciatori alla Competizione (nati dal 1° gennaio 2005 in poi e che abbiano compiuto il 15° anno di età), consente alle società iscritte al Campionato Primavera 1 TIM di impiegare sei calciatori nati nell’anno 2004, anche contemporaneamente, e un ulteriore solo calciatore “fuori quota” ossia nato prima del 1° gennaio 2005; in altri termini, con la sostituzione di cui sopra, la Soc. Roma, che aveva schierato dall’inizio della gara il proprio calciatore fuori quota (il calciatore Louakima, poi sostituito), consentendo l’ingresso in campo del calciatore Vektal Martin, classe 2004 – che si andava così ad aggiungere agli altri sei calciatori classe 2004 schierati contemporaneamente dall’inizio della gara – avrebbe impiegato irregolarmente nella gara un secondo calciatore “fuori quota” violando pertanto l’art. 8 del Regolamento del Campionato che disciplina le modalità di partecipazione dei calciatori. Tale violazione, concretizzandosi nell’impiego di calciatore in posizione irregolare, darebbe luogo alla violazione dell’art. 10 CGS, giustificando l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della società responsabile. Il Giudice sportivo, preso atto della proposizione del ricorso, ha quindi fissato la data del 12 settembre 2023 per la pronuncia della decisione, indicando ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 67, ultimo comma CGS, il termine di due giorni prima della pronuncia della decisione per il deposito di memorie e documenti presso l’Ufficio. Il ricorso proposto dalla Soc. Empoli è fondato e merita accoglimento. Risulta quindi evidente la violazione da parte della Soc. Roma della citata disposizione del Regolamento della competizione che consente, per ciascuna gara, come detto, l’impiego di un solo calciatore “fuori quota” da intendersi per tale un calciatore nato prima del 1° gennaio 39/168 2005, anche in deroga al numero massimo dei sei calciatori nati dal 1° gennaio 2004 che possono essere impiegati contemporaneamente in ciascuna gara (si veda la nota diffusa alle Società partecipanti al Campionato Primavera 1 TIM dalla Lega Seria A in data 24 agosto 2023). La violazione della norma del Regolamento determina l’applicazione dell’art. 10, commi 1 e 6 lett. a) CGS; norma che, al comma 1, stabilisce, che la Società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0‐3 (o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole); sanzione che il comma 6 lett. a) del medesimo art. 10 ribadisce per il procedimento dinanzi al Giudice sportivo di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) e all’art. 67 CGS, qualora la società faccia partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Per le ragioni di cui sopra, oltre alla società, dovrà essere sanzionato con l’ammonizione il Sig. Manuel Marzocca, dirigente accompagnatore della Soc. Roma, per avere consentito l’impiego nella gara in questione di un calciatore che, al momento del suo ingresso in campo, non aveva titolo per prendervi parte”.
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